martedì 18 dicembre 2007

Il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Veneto sentenzia contro la Regione Veneto e a favore del riconoscimento del luogo di culto Pagano

Il Bosco Sacro di Jesolo
Il Luogo di Culto della Federazione Pagana
E la sentenza n. 3966/07
Del Tribunale Amministrativo del Veneto

Dopo il riconoscimento del Luogo di Culto della Religione Pagana Politeista da parte della provincia di Venezia e la relativa ispezine ad opera della Polizia Provinciale, si era convinti che la Regione Veneto accettasse il fatto senza opporre obbiezioni.
Obiezioni ce ne sono state.
Così si è ricorsi al Tar del Veneto contro un atto amministrativo ingiusto.
Il Tribunale Amministrativo del Veneto con la sentenza N. 3966/07 rigetta l’ordinanza della Regione del Veneto con cui si rifiutava di sottrarre il Luogo di Culto della Religione Pagana Politeista all’esercizio della caccia per tutelarlo dal vilipendio.
La sentenza rileva come i comportamenti amministrativi della Regione Veneto non sono stati cristallini, ma soprattutto come nella decisione la Regione Veneto non ha tenuto conto dell’elemento fondamentale: LA DESTINAZIONE DEL FONDO A LUOGO DI CULTO.
Si trata del riconoscimento, di fatto, di diritti maturati dai Pagani Politeisti e dalla Federazione Pagana in particolare. Diritti maturati anche con tuta la corrispondenza inviata, in questi anni, alle amministrazioni locali per rendere pubblico il Luogo di Culto e i riti Religiosi Pagani Politeisti.
Nell’emettere la sentenza il Tar del Veneto rileva come un mancato preavviso di diniego abbia impedito al Flamine del Bosco Sacro di partecipare alla stesura del procedimento e rileva come il fatto che l’ufficio competente “Unità di Progetto Caccia e Pesca” della Regione non ha valutato “... non pare tenere in considerazione l’utilizzo quale luogo di culto del terreno del ricorrente;” che quel fondo è un Luogo di Culto. In sostanza, par di capire, che il tribunale ha rilevato da un lato la presenza di intoppi burocratici-amministrativi, contrari alla legge, che hanno impedito al ricorrente di far valere le sue ragioni e dall’altro lato una volontà precisa di non riconoscere (o di non prendere in considerazione) il luogo quale luogo di culto. La religione che in quel luogo veniva espressa.
L'intera sentenza la trovate all'indirizzo:
Vi prego di dare la massima rilevanza a questa notizia in tutti gli ambienti regionali e religiosi, in particolare per quanto riguarda l'area dei Pagani Politeisti.
Per la prima volta un Tribunale ha sentenziato a favore dei Pagani Politeisti.
Claudio Simeoni
Meccanico
Apprendsita Stregone
guardiano dell'Anticristo

Nessun commento:

Posta un commento